REGOLAMENTI PER I CHIERICI

31/1.7.1

Foglio di consegna al prefetto canonico Rapolla del regolamento da notificare a chierici, diaconi e suddiaconi, accoliti e novizi della cattedrale di Conversano dopo la visita del Santissimo;

c.1

1793

1815

31/1.7.2

L’arcidiacono e vicario capitolare Paolo Radicchio trasmette un regolamento per chierici, diaconi e suddiaconi, accoliti e novizi della cattedrale di Conversano circa la maniera di salutarsi e di partecipare alle cerimonie, la frequenza con la quale confessarsi e comunicarsi, l’ufficio della Beata Vergine e del SS. Sacramento, il comportamento da tenere nei luoghi mondani e l’ubbidienza al prefetto responsabile;

cc. 4

1826


31/1.7.3

Il vicario generale Michelangelo Incalzi, attesta come alcuni diaconi, avendo appreso la volontà del vescovo Giovanni de Simone <1826-1847> di promuoverli al sacerdozio nella prossima ordinazione, abbiano deciso spontaneamente di continuare a convivere nel seminario di Conversano per altri due anni;

cc. 2

1829


31/1.7.4

Il vescovo di Conversano Giovanni de Simone trasmette un regolamento per i novizi della cattedrale di Conversano che non sono in seminario;

c.1

1840


31/1.7.5

Idem;

c. 1

1840


31/1.7.6

Regolamento per i chierici della cattedrale circa gli impegni religiosi e di studio che scandiscono i giorni della loro settimana;

cc. 2

1844


31/1.7.7

“Metodo di vita” per tutti i chierici e i novizi della cattedrale di Conversano;

cc. 2

1844


31/1.7.8

Regolamento per alcuni diaconi di Conversano, Rutigliano, Putignano, Turi e Noci perché non indossino abiti corti;

cc. 2

1844


31/1.7.9

Notifica di disposizioni per chierici, diaconi e suddiaconi, frati minoristi, accoliti e novizi della cattedrale di Conversano perché si comportino sempre con compostezza e con rispetto del decoro e della pubblica decenza sia negli ambienti ecclesiastici che in quelli civili;

cc. 2

sec. XIX


31/1.7.10

Carta contenente gli articoli 10-14 di uno smembrato regolamento per chierici e novizi della cattedrale di Conversano perché frequentino con assiduità le congregazioni di appartenenza, insegnino ai fanciulli la dottrina cristiana, partecipino alla messa domenicale nella chiesa matrice e servano giornalmente la messa, dopo la scuola, nei giorni feriali;

cc. 2

sec. XIX